La previdenza complementare

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Nei primi anni ‘90 sono avvenute delle grandi modifiche nel sistema pensionistico italiano dovute sia per l’aumento della durata media della vita e  sia a una diminuzione della crescita economica. 

In sintesi:

1) si è alzata l’età di vita lavorativa ed è aumentata l’anzianità minima lavorativa, modificata nuovamente dalla legge Fornero;

2) il sistema retributivo diventa sistema contributivo e dunque si va in pensione con il versato reale e non il calcolo degli ultimi periodi lavorativi;

3) la pensione viene rivalutata sulla base dell’inflazione

Tutto questo porta alla consapevolezza che le pensioni future maturate sarebbero state più basse e così il legislatore, insieme alla pensione obbligatoria, istituisce la previdenza

complementare. Essa rappresenta un’opportunità di risparmio a cui lo Stato riconosce agevolazioni fiscali non presenti in altre forme di risparmio.

L’agevolazione vale anche nel caso di versamenti a favore di familiari fiscalmente a carico.

Tra i vari fondi pensioni trovano spazio i PIP, Piani individuali pensionistici istituiti dalle imprese assicurative a cui possono aderire dipendenti e professionisti/e.

Le agevolazioni fiscali

– I versamenti sono deducibili fino a 5164,37 euro sul proprio reddito annuo, ciò significa, ad esempio, che versando alla previdenza complementare contributi pari a 1.000 euro si applica un’aliquota marginale Irpef del 23 per cento. In tal modo il costo effettivamente sostenuto sarà pari a 770 euro, con un risparmio fiscale di 230 euro.

– Minore tassazione a confronto con altri strumenti finanziari: i rendimenti, infatti, hanno una aliquota fiscale del 20% contro un solito 26%

– Alla tassazione delle prestazioni pensionistiche, erogate sia in forma di rendita che di capitale, viene applicata una ritenuta a titolo d’imposta del 15% per cento, che può scendere fino al 9% in relazione alla durata del periodo di partecipazione alle forme pensionistiche complementari.

I fondi pensionistici si possono sottoscrivere in modalità periodica o in unica soluzione annua e gli investimenti possono essere azionari, bilanciati, obbligazionari, a seconda della scelta della clientela, della sua propensione del rischio e del periodo di tempo

che dovrà versare per arrivare alla pensione.

 

Ultimi due vantaggi dei PIP sono l’anticipazione e il riscatto parziale o totale.

 

Anticipazione 

In qualsiasi momento è possibile richiedere fino al 75% del capitale maturato per spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni riguardanti sé, coniugi, figli e figlie, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche. 

Dopo otto anni di iscrizione a una forma pensionistica è possibile richiedere fino al 75% del capitale maturato per acquisto o ristrutturazione della prima casa propria o della prole e sempre dopo gli otto anni d’iscrizione è possibile richiedere fino al 30% del capitale.

Riscatto totale o parziale

In diverse situazioni può essere richiesto il rimborso, totale o parziale, del capitale maturato.

Nei casi di inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, o in caso di mobilità o cassa integrazione, è possibile chiedere il riscatto del 50% del montante maturato. 

Il riscatto totale può essere chiesto:

in caso di inoccupazione superiore a 48 mesi; 

in caso di invalidità permanente, che riduce la capacità lavorativa a meno di un terzo;

da eredi o i beneficiari/e in caso di morte del/la contraente prima che abbia maturato il diritto alla pensione.

Inoltre, è possibile chiedere il riscatto nei casi previsti dallo statuto e dal regolamento della forma pensionistica, quando il/la contraente perde i requisiti per partecipare.

Una pensione complementare consente di gestire il proprio risparmio con buoni benefici fiscali e di assicurarsi una rendita futura con piccoli investimenti dilazionati nel tempo.

La normativa che regola la previdenza complementare è regolata dal Dlgs 252/2005 (http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/05252dl.htm) e dalla Legge 124/2017 (lgs 124/2017).