EUROPA – Agenzia Ue Ambiente: “467.000 morti l’anno per inquinamento”

Votata a Strasburgo la direttiva che introduce nuovi limiti alle emissioni inquinanti per il periodo 2020-2030. Lo studio presenta una panoramica aggiornata e l’analisi della qualità dell’aria in Europa per il periodo 2000-2014 sulla base di dati provenienti da stazioni di monitoraggio ufficiali, tra cui più di 400 città in tutta Europa. Risulta che nel 2014 circa l’85% della popolazione urbana nell’UE è stata esposta a particolato fine (PM2.5) a livelli ritenuti dannosi per la salute dalla Organizzazione Mondiale della Sanità. Nonostante la qualità dell’aria in Europa stia migliorando, l’inquinamento atmosferico resta il principale fattore ambientale di rischio per la salute umana, abbassa la qualità della vita ed è la causa stimata di 467mila morti premature l’anno in tutto il continente. Sono i dati del Rapporto “Qualità dell’aria in Europa 2016” pubblicato stamattina dall’Agenzia europea per l’ambiente (Eea).

“E’ chiaro che i governi locali e regionali svolgono un ruolo centrale nella ricerca di soluzioni” al problema, ha commentato il commissario europeo all’ambiente Karmenu Vella, auspicando per oggi un voto positivo del Parlamento europeo sui nuovi tetti alle emissioni inquinanti (Nec). Il commissario ha accennato alla necessità di “aiutare i diversi livelli di governo a lavorare meglio insieme” alludendo al fatto che a volte le istituzioni locali hanno strategie più ambiziose dei governi in tema di riduzione delle emissioni.

Imporre limiti più bassi ai principali inquinanti per abbassarne entro il 2030 la quantità nell’atmosfera sotto i livelli del 2005 è l’obiettivo di una direttiva approvata dal Parlamento europeo in seduta plenaria per ridurre l’impatto dell’inquinamento atmosferico sulla salute di circa il 50%. Le particelle incriminate vanno dal biossido di zolfo, causa delle piogge acide, al particolato che può causare malattie respiratorie e cardiovascolari. Nella normativa, approvata con 499 voti a favore, 177 contrari e 28 astensioni, si stabiliscono i nuovi limiti nazionali per ridurre le emissioni di biossido di zolfo (SO2), ossidi di azoto (NOx), composti organici volatili non metanici (COVNM), ammoniaca (NH3) e particolato fine (inferiore a un diametro di 2,5 micrometri). I tetti erano gia’ stati concordati informalmente con la Presidenza del Consiglio dei Ministri Ue.




ITALIA – Strasburgo processa l’Italia. Primo rinvio dell’udienza Ilva

La Corte europea dei Diritti dell’uomo accusa lo Stato italiano di non aver protetto la vita e la salute di 182 cittadini. Primo rinvio,invece, per il dibattimento in Corte d’Assise. Prossima udienza il 14 giugno. Sono 44, tra persone fisiche e società, gli imputati alla sbarra nel processo per disastro ambientale. Molti gli «eccellenti».

Il processo sul presunto disastro ambientale prodotto dall’Ilva di Taranto subisce il primo rinvio. Per un difetto di notifica evidenziato dall’avvocato di un funzionario dell’azienda, la Corte d’Assise di Taranto presieduta dal giudice Michele Petrangelo, dopo una camera di consiglio durata tre ore, ha aggiornato il dibattimento al prossimo 14 giugno. A dire il vero il processo nei giorni scorsi ha rischiato un altro stop, a fronte della ricusazione del giudice Petrangelo da parte di uno degli imputati, l’ex assessore provinciale all’Ambiente Michele Conserva. Il cui avvocato aveva posto eccezione di legittimità, in quanto Petrangelo e il giudice a latere Fulvia Misserini avevano fatto parte in passato del collegio del Riesame che in due momenti diversi, aveva respinto i ricorsi presentato dallo stesso contro il suo arresto avvenuto il 26 novembre del 2012.

Lo scorso dicembre il processo sull’Ilva, iniziato il 20 ottobre, dopo due udienze tornò all’udienza preliminare, in quanto la Procura aveva sollevato eccezione di nullità per un errore procedurale. Ovvero la mancata indicazione nel verbale del difensore d’ufficio per dieci imputati sprovvisto in quella occasione del legale di fiducia. Dopo il nuovo rinvio a giudizio di tutti gli imputati deciso lo scorso 29 febbraio, ieri è iniziato il nuovo dibattimento nell’aula «Enrico Alessandrini» del tribunale di Taranto.

Sono 44 tra persone fisiche e società gli imputati di quello che viene definito il più grande ed importante processo per disastro ambientale in Italia e in Europa. Tra gli imputati eccellenti ci sono i fratelli Fabio e Nicola Riva, l’ex governatore della Puglia, Nichi Vendola, il sindaco di Taranto, Ippazio Stefàno, l’ex presidente della Provincia Gianni Florido, l’ex responsabile dei rapporti istituzionali dell’Ilva Girolamo Archinà, gli ex direttori di stabilimento Luigi Capogrosso e Adolfo Buffo, l’ex direttore di Arpa Puglia Giorgio Assennato, e il deputato di Sel (ex assessore regionale) Nicola Fratoianni. L’elenco delle contestazioni comprende, tra gli altri, i reati di associazione per delinquere finalizzata al disastro ambientale, avvelenamento delle acque o di sostanze alimentari, concussione aggravata, corruzione in atti giudiziari, getto pericoloso di cose, omissione di atti di ufficio, omissione dolosa di cautele sui luoghi di lavoro e due omicidi colposi.

In aula era presente anche il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano. Il governatore ha dichiarato di aspettarsi che il processo faccia giustizia e soprattutto sveli la verità sulle vicende Ilva. Durante l’udienza si è affacciato anche l’ex storico procuratore di Taranto, Franco Sebastio, che ha guidato il pool che ha condotto l’inchiesta. L’aula non è riuscita a contenere tutte le parti processuali e il pubblico, davanti alla Corte d’Assise. Anche oggi alcune decine di nuove costituzioni di parti civili (oltre mille quelle già accettate), tra cui quella dell’Asl di Taranto, sono state presentate: contro le quali l’avv. Annicchiarico, difensore di Nicola Riva, ha presentato eccezione di nullità perché si tratta di richieste di costituzione in giudizio non presenti nell’atto di citazione del nuovo processo. L’unico imputato presente in aula è stato l’avv. Francesco Perli, uno dei legali della famiglia Riva ai tempi della gestione dell’Ilva.

E proprio nella giornata di ieri, è arrivata da Strasburgo la notizia che lo Stato italiano è formalmente sotto processo di fronte alla Corte europea dei diritti umani, con l’accusa di non aver protetto la vita e la salute di 182 cittadini di Taranto dagli effetti negativi delle emissioni del siderurgico tarantino. La Corte ha infatti ritenuto sufficientemente solide, in via preliminare, le prove presentate, e ha così aperto il procedimento contro l’Italia. A rivolgersi a Strasburgo sono stati, nel 2013 e nel 2015, 182 cittadini che vivono a Taranto e nei comuni vicini. Il primo gruppo di 52 persone, ha presentato ricorso attraverso il comitato cittadino Legamjonici, mentre il secondo di 130 è capeggiato dall’attuale consigliere comunale di Taranto, Lina Ambrogi Melle, dei Verdi.




ITALIA – Leggi Ue sulla salute: on line c’è chi le trasgredisce. La chiamano satira!

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E siamo stufi anche delle emerite sciocchezze del Giomale ( http://www.ilgiomale.it/wordpress/ ), che dopo Esami di Stato, Marò e pena di morte, ne inventa una grossa sulla legalizzazione della cannabis in Italia:

“La Legalizzazione in Italia è ormai una certezza, dopo la legge firmata alla Camera da ben 218 parlamentari Italiani, la legalizzazione della Cannabis sarà presto una realtà con cui ognuno di noi dovrà convivere.
Oltre a combattere lo spaccio e la criminalità organizzata, con la legalizzazione apriremo le porte ad un Business di Milioni di euro, sia per le grandi Lobby del Tabacco, sia per le casse dello stato.

La prima a muoversi è stata la Marlboro, che ha già realizzato le sigarette alla Marjuana, considerate dei veri e propri spinelli commerciali, già pronti all’uso, che verranno lanciati in Italia subito dopo l’effettiva Legalizzazione”.

Non tralasciando di raccogliere interventi di fantomatiche associazioni:

“l’Associazione Genitori Cattolici di Roma, che oggi è scesa a manifestare contro la legalizzazione e la commercializzazione degli Spinelli.
Fabio Renato, Co-Fondatore dell’associazione ha dichiarato: “Ogni giorno lottiamo contro le etichette sociali per impedire che i nostri figli comincino a fumare sigarette, e ahimè non sempre riusciamo a impedirlo, cosa dovremo fare se gli spinelli saranno pubblicizzati e disponibili in ogni angolo della città? E’ un errore madornale, questo è solo frutto della tentazione di Satana.”

E pubblicando un’immagine fuori legge, che non riporta nemmeno il messaggio per la tutela della salute dei cittadini.

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Nessuno sembra essersene accorto: il sito è ancora on line e va alla grande. Ricordiamo ai redattori del “magazine satirico”, come lo definiscono, anche se a Noi questa tutto sembra tranne che satira, quanto accaduto e stabilito nel 2000:

“Il fumo uccide” e “il fumo può uccidere”. Sono le scritte che compaiono sui pacchetti di sigarette per decisione del Consiglio dei ministri dell’ Unione europea, riunito il 19 giugno 2000 a Lussemburgo, che ha votato una direttiva che inasprisce le norme sulla produzione e sul consumo di sigarette, ribadendo in larga parte quanto già approvato dal Parlamento europeo il 13 giugno dello stesso anno a Strasburgo. L’ Ue ha fatto dunque un altro passo avanti nella lotta contro il fumo, che provoca ogni anno nei Quindici la morte di 500.000 persone, una al minuto. L’ accordo raggiunto dai ministri della Sanità comunitari introduce norme più rigide per la fabbricazione, l’ etichettatura e la composizione delle sigarette “made in Ue”. L’ intesa è stata accolta con entusiasmo dal ministro Umberto Veronesi, padre del disegno di legge italiano antifumo che nei prossimi giorni dovrebbe essere varato definitivamente dal governo, che l’ ha definito “di importanza storica”. “L’ Ue ha lanciato un messaggio molto forte a tutti i paesi membri sulla grave pericolosità del fumo, che rafforza il disegno di legge italiano: ora – ha detto il ministro – bisogna passare da una società in cui il fumo è considerato la norma, ad una cultura in cui la norma è non fumare”. La normativa Ue in particolare riduce il tenore massimo di catrame, nicotina, e monossido di carbonio nelle sigarette, impone l’ iscrizione su una superficie pari a almeno il 25% dei pacchetti di sigarette dell’ avvertenza “il fumo uccide”, accanto ad altri moniti supplementari come “fumare è causa di impotenza”. Dal 2003, quando la legge Ue entrerà in applicazione, dovranno scomparire inoltre sui pacchetti di sigarette le menzioni light, ultralight o mild, che ingannano i consumatori facendo credere ad una minore pericolosità. La normativa, combattuta dalle multinazionali del tabacco e adottata con il voto contrario della Germania, potrebbe essere resa ancora più severa agli eurodeputati che dovranno adottarla in seconda lettura in autunno. Il Parlamento europeo chiede infatti almeno il 35% della superficie dei pacchetti per le avvertenze anti-fumo, l’ interdizione dell’ ammoniaca (che crea assuefazione) fra gli additivi e un divieto di vendita ai meno di 16 anni. Veronesi ha confermato che il “no” all’ ammoniaca potrebbe essere accolto in seconda lettura, ma si è detto contrario a un divieto per gli under 16 che potrebbe avere effetti boomerang, incitando i giovani alla trasgressione. Ma il grande cambiamento di mentalità sul fumo deve partire dai giovanissimi, fra gli 8 e i 10 anni, verso i quali vanno avviati programmi di dissuasione. Desta preoccupazione l’ aumento del vizio del fumo fra le donne, mentre è in forte calo fra gli uomini: “La madre quarantenne che fuma – ha detto il ministro – crea condizioni imitative nei figli, soprattutto i maschi, fra i 10 ed i 14 anni”.

AUSTRALIA – L’Australia ha approvato una legge che vieta la stampa dei loghi sui pacchetti di sigarette. Tutte le sigarette avranno una stessa confezione di colore olivastro. Inoltre dovranno riportare informazioni sui danni che il fumo arreca. La decisione mina gli introiti delle grandi multinazionali. Inoltre secondo queste ultime, darebbe spazio al contrabbando di tabacco. Anche l’Unione Europea, attraverso un suo portavoce, ha fatto sapere che un provvedimento simile potrebbe essere messo in pratica in Europa a partire dal prossimo autunno.

Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) il fumo è “una delle più grandi minacce per la salute pubblica che il mondo abbia mai affrontato”.

Il fumo provoca il cancro ai polmoni e malattie respiratorie croniche, oltre a quelle cardiovascolari che sono la prima causa di morte per malattia nel mondo. Le cifre dell’OMS parlano di 8 milioni di decessi all’anno entro il 2030 se la situazione resterà così com’è.

Dopo la sentenza australiana contro il ricorso dei giganti del tabacco alla legge contro i pacchetti di sigarette tutti uguali la Commissione Europea attraverso il portavoce Antony Gravili ha detto che sta seguendo la vicenda da vicino.

Infatti in autunno dovrà essere presentato il nuovo piano contro il fumo che sostituirà quello del 2001.

Gravili ha dichiarato: “Stiamo lavorando ad una proposta di revisione della direttiva () sui prodotti del tabacco. Saranno discusse molte cose tra cui la possibilità di imballaggi tutti uguali.”

Ha aggiunto, riferendosi alle avvertenze sanitarie grafiche attualmUEente richieste sul retro dei pacchetti di marca in Europa: “Una delle cose che stiamo prendendo in considerazione è, ad esempio, rendere l’immagine sulla confezione più grande.”

Coloro che sono contari al fumo sostengono che un’operazione del genere eviterebbe l’effetto del marchio sui giovani. L’ipotesi è che il marchio della sigaretta diventi una moda così come possono esserlo le scarpe, e che, attraverso questo meccanismo, ci si possa poi assuefare al fumo.

Le grandi multinazionali sostengono invece che i paccheti di sigarette tutti uguali, oltre a violare il diritto di proprietà intellettuale, faciliterebbero il mercato di contrabbando delle sigarette.

C’è poi un altro aspetto non di poco conto: le grandi multinazionali sostengono che venga leso il diritto al libero mercato perchè si dovrebbero cambiare gli imballaggi a seconda dei paesi.

Anche la Gran Bretagna sta valutando l’ipotesi degli imballaggi uguali, considerando i vari aspetti legislativi. A breve dovrebbe decidere sull’oportunità di procedere con la legislazione o meno.

L’OMS si augura che la decisione australiana abbia un effetto domino: infatti anche la Nuova Zelanda, il Canada e l’Irlanda stanno valutando se adottare provvedimenti simili.

PRINCIPALI NORMATIVE IN ITALIA

La disciplina che regola il settore del tabacco in Italia è molto vasta ed articolata. Per orientarsi in modo più agevole riportiamo nel seguito le principali norme di riferimento relative alla regolamentazione del settore dei tabacchi lavorati in Italia.

Pubblicità

La principale norma di riferimento
Legge n.165 del 10 aprile 1962 e successive modificazioni.
La legge prevede un divieto totale della pubblicità diretta ed indiretta dei prodotti del tabacco.

Il confezionamento e il prodotto

Decreto legislativo n. 184 del 24 giugno 2003.
Il Decreto ha recepito la direttiva 2001/37/CE relativa all’etichettatura, produzione e vendita dei prodotti del tabacco ha introdotto nuove e più ampie avvertenze sanitarie sui pacchetti dei prodotti del tabacco, limiti ad alcuni contenuti nelle sigarette, la comunicazione degli ingredienti utilizzati nella fabbricazione, l’eliminazione dei termini light, mild, ecc.
Il Decreto Legislativo ha fatto propri i contenuti della direttiva 2001/37/CE relativi a:

le dimensioni delle avvertenze sanitarie (30% front e 40%back del packaging);
i livelli massimi dei contenuti nelle sigarette (che devono ricoprire almeno il 20 % della superficie laterale del pacchetto);
le due avvertenze generali (“Il fumo uccide” e “il fumo danneggia gravemente te e chi ti sta intorno”) alla rotazione di otto (su 14) avvertenze supplementari;
la comunicazione al Ministero della Salute ed al Ministero dell’Economia, da parte dei produttori ed importatori, dell’elenco di tutti gli ingredienti utilizzati nella fabbricazione con le relative quantità, suddivisi in base alla marca ed al tipo;
il divieto dell’uso sulla confezione dei tabacchi lavorati di diciture (quali “light”, “ultra light”, “mild”), marchi, immagini ed altri elementi figurativi o simboli suscettibili di suggerire che un particolare prodotto del tabacco sia meno nocivo di altri;
la possibilità di effettuare ulteriori analisi per determinare il tenore di altre sostanze nocive (diverse da catrame, nicotina e di monossido di carbonio) contenute nelle sigarette;
la possibilità di introdurre in futuro fotografie a colori sui pacchetti, illustrative degli effetti del fumo sulla salute.
Sono, infine, previste sanzioni amministrative pecuniarie da 10.000 a 50.000 euro (salvo che il fatto non costituisca reato), per chiunque fabbrica, immette sul mercato, importa od esporta prodotti non conformi a quanto prescritto.

Tassazione

Le principali norme di riferimento.
Legge n. 825 del 13 luglio 1965 e successive modificazioni, che disciplina le tabelle di vendita al pubblico, l’iscrizione in tariffa dei prodotti, le richieste di variazione prezzi da parte dei produttori e/o importatori. La normativa prevede, inoltre, che le richieste di variazione prezzi debbano essere corredate da una scheda rappresentativa degli effetti economico-finanziari conseguenti la variazione richiesta, in relazione ai volumi di vendita di ciascun prodotto.
Legge n. 76 del 7 marzo 1985, e successive modificazioni – sul sistema di imposizione fiscale:
I tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetti a monopolio sono gravati dall’imposta di consumo (Accisa) e dall’IVA.
Decreto Legge n. 331 del 30 agosto 1993 – sull’armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sui tabacchi lavorati e in materia di IVA.
Decreto Legge n. 24 del 30 gennaio 2004 – Art. 4 – coordinato con la Legge di conversione 31 marzo 2004, n. 87 – che ha introdotto tra l’altro l’accisa minima.
Decreto Legge n. 168 del 12 luglio 2004 – Art. 2, commi 6, 7 e 8 convertito con modifiche dalla legge 30 luglio 2004, n. 91 – che ha introdotto la revisione semestrale della MPPC (Most Popular Price Class).

Il regime dei depositi fiscali e della circolazione dei tabacchi lavorati

Le regole che disciplinano la commercializzazione di tabacchi lavorati, discendono da un sistema normativo, armonizzato a livello comunitario, che regola la circolazione delle merci nella UE abolendo i controlli alle frontiere tra gli Stati membri (Dir. 92/12/CE e successive modificazioni).
La disciplina, che si riferisce anche al regime di accertamento e versamento delle imposte sui tabacchi lavorati (IVA+Accisa), incide in modo rilevante sull’attività di distribuzione e vendita che, per garantire la sicura riscossione del gettito fiscale derivante dalla commercializzazione dei prodotti in questione, viene svolta sotto il costante controllo delle Autorità fiscali degli Stati membri.

In Italia, l’attività di controllo sulla produzione, distribuzione e vendita dei tabacchi lavorati è svolta dall’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS) che ha mantenuto le proprie funzioni di organo di controllo della riscossione e del versamento delle imposte gravanti sui tabacchi lavorati in qualità di Organo del Ministero dell’Economia (D.M. 67/1999).

L’AAMS svolge le proprie funzioni di controllo fiscale attraverso la vigilanza permanente esercitata da propri funzionari all’interno di tutti i depositi fiscali di fabbricazione dei prodotti da fumo presenti in Italia e nei depositi fiscali di distribuzione che movimentano un volume di tabacchi lavorati superiore a 10 milioni di Kg l’anno.
L’AAMS, nell’esercitare l’attività di vigilanza permanente, si avvale anche della collaborazione della Guardia di Finanza, con funzioni di polizia fiscale in Italia.

In Italia, la commercializzazione dei tabacchi lavorati è sottoposta al controllo preventivo da parte di AAMS.
In particolare, i prodotti del tabacco prima di essere immessi in consumo devono essere iscritti nella tariffa di vendita al pubblico.

I prezzi di vendita al pubblico e le relative variazioni sono richiesti dai produttori.
I produttori richiedono l’iscrizione in tariffa all’AAMS che ne controlla sia l’esatta descrizione del prodotto, verificandone la corretta classificazione (sigaretta, sigaro, trinciati, ecc.) al fine dell’applicazione dell’aliquota fiscale corrispondente, sia che il prodotto rispetti le norme in materia di etichettatura (avvertenze sanitarie) dei contenuti per le sigarette.

Le richieste di variazione prezzi devono essere correlate da una scheda tecnica rappresentativa degli effetti economici derivanti dalla variazione di prezzo richiesta.

Dall’avvio del procedimento, l’AAMS ha 120 giorni per accettare o rigettare la richiesta. Se l’esito del controllo è positivo l’iscrizione in tariffa viene sancita da decreto direttoriale pubblicato sulla Gazzetta ufficiale. Soltanto a conclusione di tale procedimento il nuovo prodotto potrà essere messo in commercio.

L’autorizzazione preventiva è necessaria, inoltre, anche per eventuali modifiche al packaging dei prodotti e per le variazioni dei livelli dei tenori di nicotina, catrame e monossido di carbonio per le sigarette.

La Legge Sirchia e Limitazioni del fumo nei luoghi pubblici in Italia

Legge n. 3 del 16 gennaio 2003 – Art. 51 “Divieto di fumo esteso ai locali aperti al pubblico” e successive modificazioni e provvedimento attuativo D.P.C.M. del 23 dicembre 2003.
La cosiddetta Legge Sirchia, che regolamenta il fumo nei locali pubblici e privati aperti al pubblico, al fine di tutelare la salute dei non fumatori, ha esteso il divieto di fumo, già previsto per i luoghi pubblici (ospedali, cinema, teatri e uffici della Pubblica Amministrazione aperti al pubblico), anche ai locali aperti al pubblico (bar, ristoranti), oltreché ai luoghi di lavoro ed alle carceri, ad eccezione dei locali privati non aperti al pubblico e di quelli riservati ai fumatori.
E’ prevista la costituzione, all’interno degli stessi, di apposite aree riservate ai fumatori, che dovranno essere materialmente separate dalle aree riservate ai non fumatori, dotate di idonei sistemi di ventilazione per garantire un adeguato ricambio d’aria e segnalate con idonea cartellonistica. Dove tali prescrizioni non saranno realizzabili vigerà il divieto di fumo totale. Il divieto entrerà in vigore dal 10 gennaio 2005.

Le direttive UE

Il legislatore comunitario ha dato via alle seguenti direttive:
Direttiva in materia di etichettatura

La Direttiva 2001/37/CE ha introdotto nuove disposizioni armonizzative in materia di etichettatura, produzione e vendita dei prodotti del tabacco.
In particolare, la direttiva prevede:

un notevole aumento delle dimensioni delle avvertenze sanitarie: 30% front e 40% back sul packaging dei prodotti del tabacco;
l’abolizione dei termini light, mild, ecc.;
la comunicazione degli ingredienti utilizzati nella fabbricazione;
la rotazione di 2 avvertenze generali e 14 avvertenze sanitarie supplementari;
la possibilità di introdurre immagini (foto a colori c.d. pittogrammi) abbinate alle avvertenze sanitarie supplementari e finalizzate alla descrizione visiva degli effetti del fumo sulla salute;
la riduzione a 10 mg del limite massimo di catrame per le sigarette;
l’introduzione, per la prima volta, dei limiti massimi anche per il monossido di carbonio con 10 mg/sigaretta e per la nicotina con un valore non superiore a 1 mg/sigaretta.
Direttiva cul controllo del tabacco

Direttiva 2001/37/CE – La direttiva ha lo scopo di ravvicinare le leggi, i regolamenti e le disposizioni amministrative degli stati membri della UE in materia di:

contenuto massimo di catrame, nicotina e monossido di carbonio delle sigarette;
di avvertenze sanitarie e di altra natura, stampate sui pacchetti;
di alcune misure relative agli ingredienti;
divieto dell’uso delle diciture quali light, mild, ecc., suscettibili di suggerire che un particolare prodotto del tabacco sia meno nocivo di altri.
Con una sentenza del 10 dicembre 2002, la COGE (Corte di Giustizia Europea) ha deciso per la validità della Direttiva, fatta eccezione per un punto (relativo all’uso delle diciture ligth, mild, ecc., sui tabacchi lavorati destinati all’esportazione, cioè commercializzati al di fuori della U.E.).

Direttive sulla pubblicità dei tabacchi

Già la direttiva 89/552/CEE, cosiddetta “televisione senza frontiere”, aveva vietato in precedenza qualsiasi forma di pubblicità dei tabacchi lavorati su tale mezzo di comunicazione.

Successivamente, era intervenuta la direttiva 98/43/CE che introduceva, in pratica, un divieto generale di qualsiasi pubblicità diretta ed indiretta dei prodotti del tabacco nell’area comunitaria. La Corte di Giustizia l’aveva annullata, con sentenza del 5 ottobre 2000, in quanto lesiva della libera circolazione dei beni e dei servizi nel mercato della U.E.
Questa sentenza ha stabilito chiaramente che il legislatore non ha l’autorità di armonizzare legislazioni nazionali riguardanti prassi pubblicitarie che non esercitino effetti al di là delle frontiere di uno Stato membro.

La nuova direttiva 2003/33/CE in materia di pubblicità e sponsorizzazione dei tabacchi

Tale direttiva 2003/33/CE, adottata il 26 giugno 2003, è volta a ravvicinare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di pubblicità e di sponsorizzazione a favore dei prodotti del tabacco.

La direttiva costituisce un ulteriore passo verso la restrizione in ambito comunitario della possibilità di promuovere i prodotti del tabacco ed è stata giustificata dalla Commissione UE con l’intento di armonizzare le legislazioni introdotte nel settore a livello nazionale dei diversi Stati membri.

La direttiva prevede, tra l’altro, le seguenti disposizioni:

divieto di sponsorizzare eventi o attività che coinvolgano più stati membri o abbiano luogo in più stati membri o che producano effetti oltre le frontiere di un Paese;
divieto di pubblicizzare marche di tabacchi attraverso la radio e Internet (questo genere di pubblicità è già vietata in televisione da vari anni ai sensi della Direttiva 97/36/CE che ha modificato la direttiva 89/552/CEE);
divieto di distribuire gratuitamente tabacchi nel corso di eventi sponsorizzati che coinvolgano più Stati membri;
l’applicazione di sanzioni alle violazioni di queste norme, in forme che dotino implicitamente i singoli cittadini e le organizzazioni nazionali “aventi causa” del diritto di intentare azioni giudiziarie.
Sostanzialmente, gli unici ambiti in cui la pubblicità sarà consentita sono le pubblicazioni ed informazioni commerciali esclusivamente destinate agli operatori del settore, quelle prodotte o stampate in Paesi terzi che non siano principalmente destinate al mercato comunitario, nonché le sponsorizzazioni a carattere locale, laddove, secondo la normativa locale, siano ammissibili. In merito, si rileva che con Decreto Legge n. 10 del 15 febbraio 2007, il Governo italiano ha recepito le osservazioni della Commissione Europea, abrogando la norma che consentiva eventi che, pur avendo implicazioni transfrontaliere (ad es. via TV), si svolgevano esclusivamente sul territorio nazionale.